Gli atti possono essere notificati direttamente al rappresentante legale della società, presso la residenza o il domicilio, o in mani proprie ovunque lo stesso si trovi. La notifica è ritualmente avvenuta, anche se non è stato effettuato alcun tentativo primario di notifica presso la sede della società (Corte di Cassazione ordinanza n. 18614 del 30 giungo 2023).