I possessori degli "Immobili Fantasma" hanno l'obbligo di denunciarli al Catasto entro il termine del 31 dicembre 2010. Gli effetti fiscali decorreranno, invece, dal I° gennaio 2009.
I possessori degli "Immobili Fantasma" hanno l'obbligo di denunciarli al Catasto entro il termine del 31 dicembre 2010. Gli effetti fiscali decorreranno, invece, dal I° gennaio 2009.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12269 del 19 maggio 2010 ha sancito che quello che conta è l'effettiva utilizzazione, come abitazione principale, dell'immobile complessivamente considerato, a patto che non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
I comuni sono tenuti a predisporre la comunicazione di che trattasi entro il mese di maggio. Oltre ai fabbricati ex rurali, concorrono anche le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, privato, commerciale ecc., prima censite nel gruppo catastale E.
Se l'importo del credito per cui si procede è inferiore a 8 mila euro, l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca. E' quanto previsto dal decreto incentivi.
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