Il comma 677 della legge 147/2013 stabilisce due limiti di aliquote:
1) Il primo limite è quello in base al quale, la somma delle aliquote TASI e IMU non può superare
l'aliquota massima stabilita dalla legge per l'IMU, fissata al 10,60 per mille per gli altri fabbricati, il 6,00 per mille sull'abitazione principale (A1-A8-A9), e l'1,00 per mille per gli immobili strumentali agricoli;
2) Il secondo limite è che l'aliquota max stabilita per l'anno 2014 per la TASI non può superare il 2,5 per mille.
La circolare n. 2 MEF del 29 luglio 2014 precisa ulteriormente:
- Se il Comune decide di aumentare il primo limite aumentando l'aliquota IMU/TASI all'11,40 (altri fabbricati) per mille, al 6,8 per mille (A1-A8-A9) e 3,3 per i fabbricati merce, l'aliquota TASI non può essere superiore al 3,3 per mille;
- Se il Comune utilizza lo 0,80 per mille portandolo in aumento al secondo limite, allora l'aliquota max IMU/TASI non potrà essere superiore al 10,60 per gli altri fabbricati, e al 6,60 per mille per l'abitazione principale A1-A8-A9;
- Il comune può decidere di dividere la maggiorazione max consentita, tra i due limiti sopra riportati (immaginiamo che la ripartizione della maggiorazione TASI sia fatta in parti uguali), otterremo:
a) aliquota max IMU/TASI 11,00 per mille e 6,40 per mille;
b) aliquota max TASI 2,90 per mille.