La CTR di Roma, con sentenza n. 163/35 del 7 giugno 2013, ha ritenuto che la natura pertinenziale di un terreno dev'essere rilevata attraverso "l'analisi di conformazione dello stato
dei luoghi, che permete di verificare se una cosa sia concretemente destinata a servizio e/o ornamento di altra secondo l'art. 187 c.c. Affinchè un'area fabbricabile perda la sua natura di edificabilità è necessario che vi sia una modificazione funziionale ed oggetiva dei luoghi tale da far venir meno lo jus edificandi dell'area.