Dal primo gennaio 2016, per IMU e terreni agricoli, si ritorna al vecchio. Infatti dal 1° gennaio 2016 non sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale propria i titolari dei terreni montani o di
collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero delle Finanze 9/1993. A prescindere la zona di ubicazione, sono altresì esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. i benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone fisiche. ma si estendono anche alle società.