La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 12795 del 21 giugno 2016, chiarisce i termini di decadenza per la predisposizione e notifica dell'atto di accertamento TARSU. Questo, in relazione alla data di inizio occupazione e/o detenzione dei locali, a seconda che questa avvenga entro il 19 gennaio e/o entro 21 gennaio. La legge n. 296/2006, anche per la TARSU, ha uniformato i termini di prescrizione e decadenza del tributo ai cinque anni successivi la data in cui la dichiarazione e/o la denuncia avrebbe dovuto essere presentata "20 gennaio successivo la data di inizio occupazione (art. 70 dlgs 507/93). Tanto premesso, la Corte stabilisce un doppio binario per fissare i termini di decadenza del tributo. Se l'occupazione dell'unità immobiliare inizia tra il 1° e il 19 gennaio, la dichiarazione dev'essere presentata entro il venti gennaio successivo (paradossalmente se ha inizio il 19 gennaio entro il 20, quindi si avrebbe a disposizione un solo giorno). Diversamente, se l'occupazione ha avuto inizio il 21 gennaio, la dichiarazione di inizio occupazione dei locali avrebbe dovuto essere presentata entro un anno da tale data (20 gennaio dell'anno successivo). Da questo ne discende, secondo il giudizio della Suprema Corte, un doppio computo dei termini di accertamernto.
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- Ilario Mongiardi
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