L'ipoteca è nulla se il concessionario della riscossione provvede all'iscrizione senza comunicare, al debitore, i termini e le modalità di pagamento (Corte di Cassazione - Sentenza 9797 del 12 maggio 2016). Nè l'ipoteca, nè il fermo amministrativo, rientrano tra gli atti di espropriazione forzata del debitore. Infatti, l'ipoteca, può essere effettuata senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale è prescritta solo nel caso incui la cartella esattoriale sia stata notificata da oltre un anno.
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- Ilario Mongiardi
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