Se il contribuente dichiara al Comune il valore di un'area edificabile, è tenuto a pagare l'ICI in base a quanto ha dichiarato, anche se il valore ha subito una variazione in diminuzione negli anni successivi.
La dichiarazione produce, quindi, effetti anche per gli anni successivi, a meno che il contribuente non dichiara che vi sono state delle variazioni.
Il principio sopra enunciato è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4842 dell'11 marzo 2015. Dello stesso tenore è la sentenza n. 54/2012 della commissione tributaria regionale di Firenze, la quale ha stabilito che la delibera della G.M., che ha fissato il valore delle aree edificabili, non dev'essere allegata all'atto di accertamento notificato al contribuente. Con la stessa pronuncia, la medesima commissione, ha affermato che i comuni non possono accertare il valore di un'area edificabile in misura superiore a quello dichiarato dal contribuente.