L'Amministrazione Finanziaria non è obbligata ad esperire l'istituto del contraddittorio endoprocedimentale nei casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi .
Lo statuto per i diritti del contribuente impone alla P.A di invitare il contribuente al contraddittorio esclusivamente qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. A queste conclusioni è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12023 del 10 giugno 2015.