La giurisprudenza di merito si allinea alla Casszione sull'imponibilità alla TARSU degli specchi d'acqua. Pertanto, è evidente come sono soggette al pagamento non solo le superfici solide ma anche quelle liquide, atteso che i natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che devono essere smaltiti una volta riversati sulla terraferma. Lo ha stabilito la CTR di Firenze, sezione staccata di Livorno (XIV), con la sentenza n.2184 del 14 dicembre 2016 -Cassazione 3829/2009. Con questa sentenza, i giudici di legittimità affermano che il concetto di aree scoperte non va tratto solo dal dato solido del suolo. Vanno pertanto intese aree scoperte, costituenti presupposto della tassa, tutte le estensioni spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una collettività umana.
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- Ilario Mongiardi
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