I benefici fiscali concessi per dimora abituale spettano al contribuente indipendentemente dalla sua residenza. Per i benefici di legge, è sufficiente fornire la prova che la casa viene utilizzata come dimora abituale e stabile "Commissione Tributaria Regionale Roma -sentenza n. 6218/2016". La Corte di Cassazione, sentenzia il Collegio Capitolino, ha costantemente affermato che il requisito fondamentale per l'ottenimento dei benefici fiscali relativi alla prima casa, non è il trasferimento formale presso la stessa, ma la circostanza di abitarvi stabilmente ed abitualmente.
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- Ilario Mongiardi
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