Autorimesse e garage sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti ma non a quello della TARES-TARI, a condizione che i conduttori dimostrino che non producono rifiuti (inversione dell'onere della prova). E' quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 17623 del 5 settembre 2016. Secondo la Corte non basta la peculiare destinazione funzionale del locale ad autorimessa. E' escluso che un locale adibito a garage possa ritenersi improduttivo di rifiuti solidi urbani. Questa regola vale per tutti i locali simili ai garage. La legge pone sempre a cirico dei possessori di immobili la presunzione relativa di produzione dei rifiuti.
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- Ilario Mongiardi
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