Con risoluzione n. 2/2009 il dipartimento delle politiche fiscali sancisce che gli unici casi di assimilazione comunale validi sono:1) Le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero; 2)Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale secondo il grado di parentela stabilito in delibera dal comune.
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