Gli atti possono essere notificati direttamente al rappresentante legale della società, presso la residenza o il domicilio, o in mani proprie ovunque lo stesso si trovi. La notifica è ritualmente avvenuta, anche se non è stato effettuato alcun tentativo primario di notifica presso la sede della società (Corte di Cassazione ordinanza n. 18614 del 30 giungo 2023).
In passato, la notifica poteva essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'Ente, solo qualora non fosse stato possibile presso la sede sociale (Cassazione Sentenza n. 8649/2011). Tuttavia, con altre pronunce è stato affermato un principio diverso (Cassazione Sentenze 7898/2013, e a sezioni unite 22086/2017).