Il DL 7 luglio 2023, attuativo dell'art. 1 della Legge 160/2019, ha individuato le fattispecie cui i comuni possono diversificare le aliquote d'imposta. La legge 160/2019 ha previsto, che a decorrere dal 2021 i Comuni, in deroga all'art 52 dlgs 446/97,
possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF. Come specificato dall'art. 7, le nuove disposizioni decorreranno dal 1 gennaio 2024. Ciascun comune può:
1) Esercitare la facoltà diversificando le aliquote. In tal caso occorre elaborare e trasmettere al dipartimento delle finanze il prospetto con le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
2) Se non intende diversificare le aliquote, deve comunque redigere la delibera di approvazione accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale.
Le aliquote stabilite dal Comune hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del DF entro il 28 ottobre dello stesso anno, inserendolo perentoriamente entro la data del 14 ottobre.