Il pensionato che svolge attività agricola non paga l'IMU. Condizione sine qua non è che mantenga l'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenza agricola (Corte di Cassazione Ordinanza 18083 del 23 giugno 2023). L'art. 78 bis del DL 104/2020,
convertito con modificazione dalla legge 126/2020, norma di interpretazione autentica, comporta l'applicazione retroattiva delle agevolazioni. L'art. 78 bis consente al pensionato agricoltore di chiedere il rimborso del tributo eventualmente versato negli anni precedenti. La Cassazione, con Ordinanza 15314/2021, ha chiarito che le agevolazioni previste per i terreni edificabili, in caso di comunione, si applicano a tutti i contitolari, anche a quelli che non svolgono attività agricola.