Scomparirà nel prossimo futuro la mediazione tributaria, e il diniego all'autotutela diventerà impugnabile. L'obbiettiv o sarà quello di ridurre il contenzioso tributario. Tra le norme che saranno abrogate, è quella contenuta nell'art. 17 del dlgs 546/92.
Scomparirà così il reclamo. Ci sarà una preventiva definizione delle controversie attraverso una possibile definizioine della pretesa tributaria in via anticipata. Con il contraddittorio preventivo, sarà poi il giudice a dover valutare il merito. Tra gli atti impugnabili davaanti il giudice tributario, viene disciplinato il diniego all'istanza di autotutela. Oggi, secondo un'interpretazione della Cassazione, la suddetta impugnazione è possibile esclusivamente per vizi di legittimità e non di merito. Il contribuente deve dimostrare che esiste un interesse generale all'annullabilità dell'atto. Con una modifica all'art. 35 del dlgs 546/92, si afferma che al termine dell'udienza verrà data una lettura immediata del dispositivo con rfiserva di depolsito e comunicazione che comunque non potrà superare i sette giorni. La sospensione. Sarà introdotta la possibilità di impugnativa dell'ordinanza di sospensione nonchè l'ulteriore ipotesi di decisione nel merito di giudizio con sentenza in forma semplificata attraverso l'introduzione del nuovo art. 47 ter. Conciliazione. La possibilità di conciliazione della controversia viene estesa anche all'ipotesi in cui la stessa sia pendente dinanzi la corte di cassazione, con la possibilità di ridurre le sanzioni nella misura del 60% .