Nel regime tributario non opera il silenzio assenso. La materia è regolata dalla legge n. 228/2012. La predetta legge prevedel'annullamento dei ruoli nel caso in cui l'Amministrazione non risponde al contribuente nei termini di legge "Corte di Cassazione Ordinanza n. 3120 del 06/11/2023.
Si ha così un'inversiione di tendenza rispetto al passato. La predetta legge prevede, all'art. 1 comma 538, che il contribuente possa presentare, entro i 60 giorni dalla data di notifica del primo atto di riscossione, una dichiarazione con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore, prima della formazione del "ruolo" "lista di carico straordinaria", sono caduti in prescrizione, decaduti, sgravati ecc..Ai sensi del successivo comma 539, il concessionario della riscossione deve trasmettere all'ente impositore l'istanza promossa dal contribuente il quale ha 220 giorni di tempo per rispondere, pena l'annullamento automatico e di diritto dei ruoli.