Gli atti della riscossione che non riportano il responsabile del procedimento, con la legge delega che ha riformato l'art 7 dello "Statuto dei diritti del contribuente", sono da ritenersi validi, pertanto non più annullabili. Gli ati dell'amministrazione finanziaria
e dei concessionari della riscossione, devono tassativamente indicare:
1) L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
2) L'organo presso il quale è possile promuovere un riesame nel merito del provvedimento, anche attravero l'autotutela;
3) Le modalità, il termine e l'organo giuirisdizionale al quale proporre ricorso.
Le sopra indicazioni, di cui alla presente riforma, sono tassative.
Tuttavia la riforma de quo si pone in netto contrasto con l'Ordinanza n. 377 del 05/11/2007 della Corte Costituzionale, che così recita "l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che costituiscono aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 della Carta Costituzionale.