Le ipotesi di annullamento in autotutela previste nello schema di decreto attuativo della delega fiscale, sono minori rispetto a quelle già vigenti nel nostro ordinamento. Il nuovo articolo 10-quater previsto dalla lege 212/2000, riformato dal nuovo dlgs
sul nuovo statuto dei diritti del contribuente, approvato in attuazione della legge delega fiscale "L. 111/2023", prevede il non annullamento d'ufficio degli atti illeggittimi, se sono decorsi più di tre mesi dalla loro definitività per mancanza di impugnazione. In sostanza, i nuovi punti appaiono peggiorativi rispetto a quanto previsto dal MEF nel decreto 11 febbraio 1997 n. 37. Le ipotesi non riprodotte sono: la doppia imposizione, il mancato riconoscimento di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti dal contribuente, la mancanza di documentazione successivamente sanata, la sussistenza di requisiti per poter fruire di detrazioni precedentemente negati dall'ufficio.