Gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui siano concessi in comodato d'uso a un ente non commerciale, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile attività assistenziali, previdenziali, sanitarie ecc., e che sia
funzionalmente collegato al concedente. Gli immolbili si intendono utilizzzati se strumentali alle destinazioni sopra indicate, anche in mancanza dell'esercizio temporaneo delle attività stesse. La norma è di interpretazione autentica, pertanto con effetti ex tunc. La stessa, però, pone come condizione il collegamento funzionale o strutturale dell'ente concessionario all'ente concedente. La norma interpretativa ha di mira l'art. 1 comma 759 della legge 160/2019, che riconosce agli enti non commerciali l'esenzione se svolgono attività di cui all'art. 7 del dlgs 504/92. Il comma 759 si interpreta che gli immpobili si intendono possedeuti se concressi in comodato. La Cassazione, con l'ordinanza n. 4935/2023, ha sancito che il beneficio fiscale in caso di concessione in comodato, spetta solo in limitatissime ipotesi.