Esclusi dal contraddittorio preventivo gli atti emanati dagli Enti Locali, con i quali vengono liquidate le tasse dovute dai contribuenti. Non va attivato il contraddittorio per gli atti di mera liquidazione, nonché per i provvedimenti di iscrizione di
ipoteca sugli immobili e per fermi amministrativi. In attesa di emanazione del decreto ministeriale che individui in quali casi è necessario attivare il contraddittorio, l'IFEL si è attivato per prendere posizione su un argomento molto dibbattuto, mantenendosi in linea con quanto disciplinato dall'art 6 bis della legge 212/2000, il quale non impone la notifica dello schema impositivo per gli atti di liquidazione e di mero controllo delle dichiarazioni. Identico discorso vale per gli atti di iscrizione ipotecaria e per i fermi amministrativi. Va instaurato un dialogo con i contribuenti qualora l'Ente disconosca un'agevolaziione e/o in caso di emanazione di un avviso di accertamento che contenga delle valutazioni estimative, tipo sulle aree edificabili. L'art. 1 del dlgs 219/2023 ha modificato l'art. 6 bis della legge 212/2000, obbligando pertanto gli enti impositori ad instaurare un contraddittorio "informato ed effettivo" prima della notificca degli atti di natura fiscale. In via preventiva va notificato al contribuente lo schema di atto, il quale ha tempo 60 giorni per rispondere. Se il termine per il contraddittorio va oltre il termine di scadenza dell'accertamento, o se decorrono meno di 120 giorni, il termine è prorogato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza di quello fissato per il contraddittorio.