Agli atti illeciti commessi dal 1° settembre 2024 si applica la sanzione ridotta del 25%, così come previsto dall'art. 5 Dlgs 87/2024. Stante al medesimo articolo pare si possa escludere il principio del favor rei (art. 3 comma 3 delgs 472/1997).
L'indicazione puntuale della data nella norma, fa sì che si abbia equità tra comportamenti omissivi per le annualità pregresse, prevedendo la medesima sanzione del 30%