Dal prossimo anno cambiano le regole per i ruoli affidati a ADER. Per i crediti locali la misura della verifica è fissata in ragione del 5% dei ruoli oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo. I comuni possono chiedere, entro 120 giorni, copia
della documentazione riguardante i carichi affidati per la riscossione "artt. 2 e 6 dlgs 110/2024". L'art. 6 riguarda la procedura che gli enti devono seguire per controllare i ruoli oggetto di discarico, che comunque non può essere superiore alla percentuale del 5%. In particolare, tra le cause che possono comportare la contestazione del discarico, figurano il ritardo nella notifica e la prescrizione. In caso di mancato invio dei flussi informativi lo stato delle procedure esecutive, può essere imposto l'adempimento in un termine non inferiore a tre mesi. Qualora il credito si sia prescritto, l'Ente è tenuto a dare impulso alla procedura di controllo, con la notifica all'agente della riscossione di avvio del procedimento. Se l'Ente, ritiene non rispettate le condizioni fissate dall'art. 2, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o dall'inutile decorso del termine di 120 giorni, notifica all'agente della riscossione un atto di contestazione. Il concessionario può produrre osservazioni entro 90 giorni. Entro 60 giorni l'amministrazione è tenuta ad emanare un provvedimento di accoglimento o rigetto delle osservazioni. Nel caso di rifiuto del discarico, l'agente può scegliere di pagare la somma pari a 1/8 della somma iscritta a ruolo, altrimenti è tenuto a pagare una somma più elevata pari a 1/3 dell'importo.