La Tares può essere pagata con il modello F24, o in alternativa, il contribuente potrà utilizzare il c/c postale.La riscossione spontanea non potrà essere affidata nè ad Equitalia né ad altri concessionari (art. 14, comma 35, del dl 201/2011).Tutto questo in deroga all'art. 52 dlgs 446/97. La norma prevede, quindi, che la Tares deve essere versata direttamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento deve essere effettuato, in mancanza di deliberazione, in quattro rate trimestrali. Se il regolamento comunale non prevede diversamente, le rate devono essere con scadenza gennaio, aprile, luglio e ottobre. Altra cosa è se il comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale. Le disposizioni stabiliscono che, in questo caso, l'applicazione e riscossione della tariffa è demandata al soggetto affidatario, mentre la maggiorazione è riscossa direttamente dal comune. L'Ente locale si riserva, comunque, la possibilità di esternalizzare la riscossione della maggiorazione secondo gli strumenti concessi dall'art. 52 dlgs 446/97.
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