Il decreto milleproroghe dl. n. 216/2011 ha sancito che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità mantengono il loro effetto anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purchè entro il 31 marzo 2012.
Il decreto milleproroghe dl. n. 216/2011 ha sancito che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità mantengono il loro effetto anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purchè entro il 31 marzo 2012.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 23548 dell'11 novembre 2011 ha affermato che il beneficio dell'esenzione dell'imposta non spetta per gli immobili degli Enti Ecclesiastici che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali.
Entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 201/2011, per i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni, ed al fine del riconoscimento della loro esenzione, è necessario presentare istanza di riconoscimento della ruralità, ad eccezione delle categorie A6-D10. I fabbricati che ancora alla data del 16/06/2012 risulteranno iscritti al catasto terreni, dovranno scontare l'ICI calcolando la rendita presunta.
L'art. 13 comma 13 del dl n. 201 del 6 dicembre 2011 sancisce che in caso di acquiescenza, da parte dei contribuenti, agli atti impositivi dei tributi locali, le sanzioni saranno ridotte al 33% e non più al 25%
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