L'ingiunzione fiscale emessa dal concessionario della riscossione di cui al DM 289/2000 è nulla se non riporta la firma del funzionario responsabile del tributo. Il concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 52 delgs 446/97, può utilizzare la forma dell'ingiunzione fiscale per riscuotere, coattivamente, i tributi comunali. Tuttavia, per la CTP di Taranto (sentenza 854/2016) l'ingiunzione è nulla se non riporta la firma del funzionario responsabile del tributo, atteso che la stessa vale come visto di esecutività ed attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.